La Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG) si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
L’occupazione periodica o ricorrente di durata superiore a 183 giorni ad anno solare è soggetta alla tariffa ordinaria.
La TARIG viene applicata esclusivamente alle occupazioni temporanee (a titolo esemplificativo: manifestazioni commerciali, culturali, folcloristiche, politiche, sociali, sportive, sagre, fiere, circhi e spettacoli viaggianti, occupazioni per l’esercizio di un’attività commerciale, dehor, sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali, ecc.) secondo i criteri stabiliti per il Canone unico patrimoniale e il relativo pagamento deve essere effettuato entro i termini previsti per il canone medesimo, pertanto contestualmente al rilascio della concessione di occupazione.